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Multa al rosso: se il vigile è dopo il semaforo e non prima

Immaginiamo di passare velocemente in corrispondenza di un incrocio quando il semaforo è già giallo. Senonché, circa cinquecento metri dopo l’intersezione, troviamo un vigile urbano che ci ferma e ci contesta il fatto di essere passati con il rosso. Noi sosteniamo di essere transitati quando ancora era accesa la luce gialla, ma l’agente non vuole sapere ragioni e ci eleva la multa. Chi ha ragione? Come può il poliziotto municipale sostenere il contrario, non avendo visto il semaforo, atteso che si trovava davanti – e non di dietro – la luce?

 

Contestare la multa, in casi come questo, è sicuramente possibile, ma piuttosto difficile. Difatti, la legge stabilisce che il verbale di accertamento di un’infrazione al Codice della strada «fa fede fino a querela di falso» circa l’attestazione dei fatti avvenuti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, senza alcun margine di valutazione soggettiva. Detto in parole povere, l’attestazione del vigile ha più valore delle nostre dichiarazioni e, per scardinarla, non possiamo limitarci a contestare la multa davanti al giudice di pace, ma dobbiamo aprire un “giudizio dentro il giudizio”: ossia una fase incidentale che si chiama, appunto, «querela di parte» [1]. Questo procedimento, più lungo e complicato, serve a dimostrare che quanto affermato dal poliziotto è falso. Ogni prova è valida: un testimone (che però non può essere il conducente stesso) o anche le cosiddette “presunzioni” ossia gli indizi. Uno di questi potrebbe essere l’attestazione che l’agente fa circa la sua posizione al momento della rilevazione dell’infrazione.

 

Quindi, il conducente, per prima cosa, deve fare impugnazione contro la multa, davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica. Poi dovrà iniziare il procedimento di querela di falso. In alternativa può, entro 60 giorni, far ricorso al Prefetto. In sede di ricorso o di opposizione è onere del trasgressore dimostrare, con prove, eventuali errori dell’organo accertatore.

[1] Cass. sent. n. 1006/1999.