

Immaginiamo di aver avuto, per circa due anni, dei gravi problemi di salute che ci hanno impedito di lavorare con la stessa assiduità e concentrazione degli anni precedenti. Inevitabilmente il nostro reddito è sceso e questo ha fatto insospettire l’Agenzia delle Entrate, ormai abituata a ricevere, da noi, una dichiarazione dei redditi mai al di sotto di una certa soglia. Riceviamo così una richiesta di chiarimenti da parte dell’ufficio territoriale del Fisco con cui il dirigente di turno ci invita a giustificare la riduzione dei guadagni dichiarati; in difetto – ci viene fatto capire tra le righe – verrà avviato, nei nostri confronti, il recupero a tassazione di redditi non dichiarati e che il fisco presume che abbiamo evaso. Insomma, parte il conto alla rovescia per evitare un avviso di accertamento fiscale.
A questo punto, come la legge prevede, ci rechiamo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e, magari accompagnati dal nostro commercialista, facciamo vedere tutti i documenti medici che dimostrano il nostro stato di salute precario. Convinti che tanto basterà per salvarci da un’accusa di evasione fiscale, mettiamo la questione nel dimenticatoio. Ma così non succede e, anzi, l’Agenzia delle Entrate ci invia, dopo poco, un atto in cui ci dice di «non aver accolto le nostre difese, ritenute insufficienti» e quindi ci invita a versare la differenza di Irpef evasa. È legittimo tutto questo?
La risposta data dalla Cassazione con una recente sentenza dà ragione al contribuente [1]: il fisco non può rigettare le difese del contribuente senza chiarire le ragioni per cui non le ha ritenute congrue. In buona sostanza, la pronuncia ci ricorda ancora una volta – e l’indirizzo è ormai costante – che l’Agenzia delle Entrate non può emettere un avviso di accertamento a seguito di controlli presuntivi, fatti con studi di settore o redditometro se prima non ha invitato il contribuente a difendersi personalmente o con scritti. E, qualora l’amministrazione ritenga tali difese insufficienti, deve motivarlo e spiegare le ragioni per cui intende “andare avanti”. Bocciate, quindi, le generiche contestazioni.
Chi ha avuto “problemi” con l’Agenzia delle Entrate sa bene come spesso il Fisco dimentichi le garanzie previste dalla legge a favore del contribuente e come spesso gli uffici lo onerino di prove impossibili; così, anche di fronte alla dimostrazione di una grave malattia che ha portato a una riduzione della capacità di lavoro, l’amministrazione finanziaria imperterrita va avanti e notifica ugualmente l’accertamento fiscale. Ma la sentenza di oggi assicura a chiunque si trovi in queste situazioni che l’ufficio territoriale non può – dopo la cosiddetta fase precontenziosa, quella cioè in cui il cittadino viene chiamato a fornire chiarimenti – inviare un accertamento fiscale di punto in bianco; deve motivare perché non ha tenuto conto dei rilievi del contribuente emersi nel contraddittorio. E ciò anche se, in base ai computer, quest’ultimo è risultato non congruo. La presunzione di conseguimento di maggiori ricavi deve essere motivata. La motivazione non può limitarsi ad indicare il solo scostamento, ma deve essere altresì integrata con la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard”.