Tutti ormai conosciamo bene il significato di Mobbing, ovvero la pluralità di condotte vessatorie reiterate nel tempo poste in essere dal datore di lavoro o dai colleghi nei confronti di un lavoratore.
In buona sostanza il mobbing può realizzarsi attraverso forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del prestatore di lavoro, con conseguente mortificazione morale ed emarginazione del dipendente ed effetto lesivo del proprio equilibrio fisiopsichico e della propria personalità.
Il mobbing si manifesta in particolare, attraverso comportamenti, parole, gesti, scritti, posti in essere in modo continuativo e costante ma anche nell’assegnazione di compiti dequalificanti e banali.
Ma invece… chi ha mai sentito parlare di Straining?
Ebbene, la Corte di Cassazione, con una recente Sentenza (Cass. N. 3291/2016), si è pronunciata proprio su questa definizione. Lo Straining è una particolare tipologia di mobbing che viene definita a forma attenuata. Infatti, per Straining si intendono le condotte poste dal datore di lavoro finalizzate alla dequalificazione del lavoratore, ovvero ad un vero e proprio svuotamento delle mansioni del prestatore di lavoro. Tale condotta genera pertanto una situazione permanente di stress nei confronti del lavoratore.
Tirando le fila, gli Ermellini hanno dunque statuito quanto segue: ogni volta che il datore di lavoro attua condotte finalizzate all’emarginazione del dipendente, seppur limitate e distanziate nel tempo, che causano stress e sofferenza alla vittima, tale condotta può esse qualificata Straining e pertanto il soggetto leso avrà il diritto al riconoscimento del relativo risarcimento del danno.
Avv. Alessandra Rusconi



